AVVISO AGLI ISCRITTI
Candidatura a Componente del Consiglio di Disciplina Territoriale
L’art. 8 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 istituisce presso gli Ordini Regionali dei Geologi i Consigli di disciplina territoriali, cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.
Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, la carica di consigliere dell’ordine territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale sono incompatibili; i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine.
L’elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare.
I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell’ordine e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati dal “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi, emanato a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, approvato con Delibera CNG del 23 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, Anno CXXXIII – Numero 23, del 15 dicembre 2012″ .
Si porta a conoscenza degli iscritti, pertanto, che per effetto del suddetto regolamento è possibile inviare a questo Consiglio dell’Ordine, la propria candidatura per essere nominato Consigliere di questo organismo.
Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Geologi della Campania avrà competenze, in prima istanza, relative alla “valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo” (art. 2 comma 1) e dovrà essere formato da 5 (cinque) componenti, giusta Delibera del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della CAMPANIA n. 1/2021 del 14.06.2021
Per effetto del medesimo Regolamento l’elenco da inviare al Tribunale dovrà contenere un numero di candidati doppio rispetto al numero dei componenti effettivi ovvero 10 (dieci), di diretta nomina del Consiglio dell’Ordine.
A seconda del numero di istanze pervenute, il Consiglio dell’Ordine provvederà a scegliere la rosa dei 10 (dieci) candidati da sottoporre al Tribunale, ovvero, nel caso in cui siano pervenute meno di dieci candidature, ad integrare la rosa con altri nomi individuati autonomamente e designati direttamente dal Consiglio.
L’elenco così formato sarà inviato al Presidente del Tribunale di Napoli che procederà a valutare le domande e i curricula di ciascuno ed a nominare il Consiglio di Disciplina.
Possono far pervenire la domanda in carta libera (vedi allegato) tutti gli iscritti che, avendo maturato almeno 5 anni di iscrizione all’albo, sono interessati a far parte di questo organismo; la domanda dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 16,30 del 01 Luglio 2021, tramite PEC o personalmente in Segreteria, e dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici e fiscali del richiedente, tutte le dichiarazioni di cui all’art. 5 comma 3 del predetto Regolamento, allegato alla presente.
Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale dichiarare di non trovarsi in una delle cause di esclusione e incompatibilità di cui all’articolo art. 4 del predetto Regolamento e, in particolare:
- di essere regolarmente iscritto/a all’Ordine dei Geologi della Campania da almeno 5 anni;
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell’Ordine Regionale;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell’Ordine Regionale;
- di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
e, inoltre, di:
- aver versato tutte le quote di iscrizione;
- non avere subito sanzioni o provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- essere in regola con l’Aggiornamento Professionale Continuo;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale;
- aver comunicato il proprio indirizzo PEC;
Alla domanda così formulata dovrà essere allegato un curriculum vitae et studiorum contenente l’elenco dei titoli di studio conseguiti, la descrizione delle attività professionali ed extraprofessionali, ivi compresa l’appartenenza ad associazioni, organismi di volontariato e quanto altro sia ritenuto utile per la conseguente valutazione da parte del Consiglio dell’Ordine e del Presidente del Tribunale.
Cordiali saluti.
Napoli, 14 Giugno 2021
Il Segretario
dr. geol. Vincenzo Testa |
Il Presidente
dr. geol. Egidio Grasso |
Allegati:
- D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012
- Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi (stralcio dal Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, Anno CXXXIII – Numero 23, del 15 dicembre 2012)
- Circolare Consiglio Nazionale Geologi n° 361 del 27/02/2013
- Schema di domanda di candidatura
- Schema di dichiarazione di atto di notorietà