L’Ordine dei Geologi della Campania è stato istituito, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge del 12 gennaio 1990 n. 339, con le elezioni del 29 febbraio 1992. I geologi che risultarono eletti si insediarono il 10 aprile 1992.
Attualmente il Consiglio dell’Ordine è così costituito:
quadriennio 2021-2025
Egidio Grasso | Presidente | Ariano Irpino (AV) |
Gennaro D’Agostino | Vice Presidente | Teverola (CE) |
Vincenzo Testa | Segretario | Giugliano in Campania (NA) |
Francesco Matarazzo | Tesoriere | Vitulano (BN) |
Alberto Alfinito | Consigliere | Salerno (SA) |
Lucio Amato | Consigliere | Napoli (NA) |
Flavia Bova | Consigliere | Curti (CE) |
Giovanna Cavallaro | Consigliere | Scafati (SA) |
Massimo Danna | Consigliere | Avellino (AV) |
Maurizio Gallo | Consigliere | Paolisi (BN) |
Antonio Console (Sezione B) | Consigliere | S. Gregorio Magno (SA) |
ATTIVITÀ DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CAMPANIA
L’Ordine ha il compito di contribuire con specifici studi alla risoluzione dei problemi giuridico-amministrativi e tecnici ed alla elaborazione di proposte di legge.
A tal fine, sono state istituite e rese operative alcune commissioni di studio aventi il compito di predisporre raccomandazioni e standard di lavoro. Essi sono destinati ad agevolare il lavoro degli iscritti all’Albo e quello dei colleghi inseriti nei vari organi preposti al controllo (Comitati Tecnici Regionale e Provinciali, Commissioni Edilizie etc.)
La necessità di operare in tale direzione nasce dalla opportunità di rendere confrontabili i lavori redatti dai diversi professionisti e di uniformare il tipo e le quantità degli accertamenti da effettuare sul terreno.
Il compito dell’Ordine Regionale è quello di tutelare la professione di geologo nei rapporti con gli altri ordini professionali per la pari dignità e opportunità di lavoro; e quanto altro previsto dalla normativa vigente; a tal fine ci sembra interessante riportare alcuni stralci della legge che ha istituito Il nostro ordine professionale.
LA LEGGE ISTITUTIVA
Secondo l’art.3 della Legge 3 febbraio 1963 n. 112, che da disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo, formano oggetto dell’attività professionale del geologo:
- l’esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;
- le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;
- le indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo;
- le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;
- le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino;
- le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;
- le indagini geologiche anche nel campo agrario;
- le indagini geologiche connesse con l’arte militare ed altre affini;
- le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.
L’elencazione di cui al presente articolo non limita l’esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all’albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell’attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e regolamenti.