Con riferimento alla sentenza relativa al ricorso promosso contro la Regione Campania, il TAR, pur riconoscendo espressamente che nella ipotesi in cui in una determinata fattispecie concreta si ravvisi la necessità della professionalità di un geologo, la commissione istituita presso gli enti comunali possa essere integrata dalla presenza di un geologo, quale componente esterno all’uopo nominato, non ha rilevato una compromissione degli interessi unitariamente facenti capo alla professionalità dei geologi per violazione delle competenze, di cui si lamentava l’illegittimità costituzionale, in quanto ha identificato detto interesse nella mera possibilità di effettuare l’asseverazione di competenza del geologo. Da una prima lettura si ritiene che il Collegio non abbia individuato pienamente l’interesse della categoria e le lesioni che esso ha subito in virtù di una previsione costituzionalmente illegittima. Stiamo valutando, pertanto, un eventuale appello al Consiglio di Stato anche avverso tale sentenza, attendendo prima, ove possibile sotto il profilo temporale, l’esito del giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale, dinanzi alla Corte costituzionale, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione all’art. 2 della Legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 6, con ricorso n. 47 del 20 marzo 2013, in quanto avente ad oggetto una questione similare a quella sollevata nel giudizio deciso dal TAR Campania.