In risposta ad un quesito proposto da parte di un collega al quale sono state richieste le certificazioni ministeriali delle prove in sito, pubblichiamo la lettera a firma del Presidente.
Napoli, 27 settembre 2016
Gentile Collega,
sulla base della originaria versione dell’articolo 59 del D.P.R. n. 380 del 2001, oltre che dell’articolo 6.2.2. delle Norme Tecniche per le Costruzioni e della Circolare 8 settembre 2010, n. 7619, si riteneva necessaria l’autorizzazione ministeriale per l’esecuzione delle prove geotecniche in sito, tra cui si facevano rientrare anche le prove SPT, di permeabilità, scissometriche e penetrometriche, in senso lato si vedano le sentenze del Consiglio di Stato numero 563/2012 e 3283/2012.
Successivamente, l‘articolo 7, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 aveva rimosso qualunque ulteriore dubbio interpretativo, rendendo esplicito l’enunciato che in precedenza era implicito nel sistema, cioè che anche le prove geotecniche in sito dovessero essere eseguite da un laboratorio autorizzato.
La legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 ha, però, soppresso la lettera b) del comma terzo del citato art. 7. Infatti, l’art. 7, terzo comma, del D.L. n. 83 del 2012 così come recepito in sede di conversione dalla legge n. 134 del 2012 (pubblicata nella G.U. 11 agosto 2012 n. 187) ha modificato il secondo comma dell’articolo 59 del D.P.R. n. 380 del 2001, eliminando del tutto il capoverso relativo alle “indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito” dal novero delle attività per le quali è necessario il decreto ministeriale di autorizzazione (ai veda anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 5231/2012).
Ne consegue che, dall’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, per le prove geotecniche in sito non potrà essere più richiesto il possesso dell’autorizzazione ministeriale (si veda il parere della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.184 del 6 novembre 2013, oltre che gli atti posti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici fino al marzo dell’anno 2014).
Pertanto, nel caso in esame, ove trattasi di prove geotecniche in sito eseguite in data 12 maggio 2016, non potrebbe legittimamente richiedersi il possesso dell’autorizzazione ministeriale per l’esecuzione e la certificazione di prove geotecniche in sito, ai sensi del vigente art. 59, secondo comma, del D.P.R. n. 380 del 2001.
Cordiali saluti.
Il Presidente
dott. Geol. francesco Russo