Di seguito l’avviso che L’Ordine dei Geologi della Puglia ha divulgato agli iscritti  relativo alle segnalazioni pervenute riguardo il Bando per l’affidamento servizi per la redazione del PUG del Comune di Santa Cesarea Terme (Le).

 

AVVISO AGLI ISCRITTI

“Con riferimento alle segnalazioni pervenute presso l’Ordine e riguardanti l’Avviso Pubblico per affidamento servizi per la redazione del PUG del
Comune di Santa Cesarea Terme, si rende noto agli iscritti che tramite il nostro legale abbiamo provveduto ad inoltrare formale diffida
all’amministrazione ex art. 243 bis D.lgs. n. 163/06, contestando in particolare la formulazione del bando nella parte in cui integrava una
potenziale violazione del divieto di subappalto della relazione geologica e richiedendone l’immediata rettifica e/o integrazione.

In riscontro ed accoglimento della diffida, il Comune ha immediatamente trasmesso al nostro legale “l’Avviso di precisazione del bando e proroga
termine di presentazione delle domande” che si allega, con il quale si precisa che con riferimento all’art. 1 del bando, la disposizione ivi
contenuta deve essere intesa “nel senso che in virtù dell’art. 91 comma 3 del D.lgs. n. 163/06, il soggetto partecipante e tenuto, a pena di
esclusione, ad indicare espressamente nell’offerta le generalità del geologo affidatario dell’incarico (.) o come figura professionale all’interno della
compagine partecipante alla gara ai sensi dell’art. 90 D.lgs. n. 163/06 ovvero come incaricato dal partecipante secondo le tipologie di rapporto
professionale ammesse dalla legge”.

A tal proposito si ritiene utile specificare ulteriormente che il riferimento contenuto nell’Avviso Comunale all’incarico secondo le tipologie
di rapporto professionale ammesso dalla legge dev’essere inteso nel senso che il rapporto in questione si concretizza: a) nell’inclusione del geologo
nel raggruppamento temporaneo ovvero nell’incardinazione stabile  del medesimo nelle società di ingegneria; b) nella contrattualizzazione del
geologo quale consulente esterno, tramite incarico ad hoc; c) nel rapporto di impiego alle dipendenze del soggetto concorrente, in forma singola o
associata.

Secondo principi ormai pacifici in giurisprudenza, infatti, il rispetto del divieto di subappalto non e assicurato dalla circostanza che il bando si
limiti genericamente agli aspiranti concorrenti di indicare preventivamente il nome del geologo, in quanto ciò non chiarisce le modalità tramite le
quali viene definito il rapporto giuridico tra il progettista e il geologo incaricato di redigere la relazione geologica. E’ al contrario necessario
che vengano stabilite in via preventiva le condizioni e le modalità di svolgimento dell’incarico, compresa la predeterminazione del relativo
compenso.

Si suggerisce pertanto agli iscritti interessati di scegliere, ove sia necessaria una precisazione in ordine a quanto già eventualmente trasmesso
nel senso richiesto dall’avviso del Comune, una delle modalità suindicata di modo che la domanda di partecipazione possa ritenersi conforme alla lex specialis ed evitare cosi il rischio di incorrere nella sanzione di esclusione cui fa riferimento lo stesso Avviso. La presente viene nel
contempo inviata per conoscenza anche al Comune di Santa Cesarea, ai fini di una corretta interpretazione delle clausole del bando da parte della
Commissione di gara “.