Dichiarazione di avvenuto pagamento e “bonus 110%”: possibile posticiparla e subordinarla all’ottenimento di detrazioni, incentivi ed altri benefici fiscali previsti dalla legge.

Con l’art. 65 comma 3 della L.R. 5/2021 del 29 giugno 2021 la Regione Campania ha provveduto a modificare la legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale).

La modifica consente, solo nei casi di progetti che prevedano l’ottenimento di detrazioni, incentivi ed altri benefici fiscali previsti dalla legge, il rilascio dell’atto autorizzativo anche in assenza di dichiarazione di avvenuto pagamento.

La dichiarazione potrà essere resa dai professionisti anche successivamente all’autorizzazione (entro tre mesi dall’inizio dei lavori) e la sua eventuale mancata trasmissione comporterà, su richiesta dei professionisti interessati, la decadenza dell’atto autorizzativo.

 

Legge regionale 29 giugno 2021, n. 5. “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 – 2023 – Collegato alla stabilità regionale per il 2021”

… Omissis …

Art. 65

(Ulteriori modifiche di manutenzione normativa)

… omissis …

    1. All’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2 bis.

La dichiarazione di cui al comma 1 è resa dal professionista all’amministrazione competente anche successivamente al rilascio dell’atto autorizzativo o alla ricezione dell’istanza ad intervento diretto, se il pagamento delle spettanze professionali da parte del committente è posticipato in ragione del previo ottenimento di detrazioni, incentivi e altri benefici fiscali previsti dalla legge.

2 ter.

Nei casi di cui al comma 2bis la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa entro tre mesi dall’inizio dei lavori, mentre quella resa dai tecnici che hanno sorvegliato l’esecuzione dei lavori deve intervenire entro dodici mesi dalla loro ultimazione.

2 quater.

La mancata trasmissione della dichiarazione comporta, su richiesta dei professionisti interessati, la decadenza dell’atto autorizzativo o l’inefficacia dell’istanza ad intervento diretto.”.