Interventi regionali straordinari in favore dei Comuni di Afragola, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano ed altri interessati da ricorrenti fenomeni di dissesto del suolo

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Campania, allo scopo di ovviare allo stato di pericolosità incombente sugli abitati dei Comuni elencati al successivo articolo 5 e di dare avvio ad una politica regionale di corretto uso del territorio, finanzia il programma di interventi straordinari di cui alla presente legge, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, dell’articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 e delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865e 25 ottobre 1972, n. 498. La presente legge completa, modifica ed integrala normativa di cui al Titolo IV, articoli da 14 a 16, della legge regionale avente ad oggetto:«Interventi regionali di emergenza per l’anno finanziario 1975», approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 aprile 1975.

Art. 2

Il programma di interventi, di cui alla presente legge, comprende:

riempimento o consolidamento delle cavità del sottosuolo, siano esse gallerie o grotte o pozzi di aerazione o ventarole;

la ristrutturazione dei sottoservizi pubblici, in particolare acquedotti o fognature;

la predisposizione di strumenti urbanistici particolareggiati;

l’esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di conservazione del suolo;

la realizzazione di interventi speciali nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.

Art. 3

Gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 sono attuati mediante:

la individuazione, misurazione ed ispezione delle cavità del sottosuolo;

la ispezione ed il controllo delle reti di sottoservizi;

il controllo e l’adeguamento degli allacciamenti delle utenze alle reti anzidette;

la recinzione e copertura delle bocche di accesso e delle canne di aerazione delle cavità e grotte accertate;

la eliminazione dei pozzi assorbenti;

il consolidamento delle gallerie, dei pozzi e, in genere, delle cavità utilizzate come depositi o per attingimento di acque;

il riempimento e la chiusura delle cavità abbandonate oppure utilizzate per la discarica dei rifiuti;

il divieto di apertura di nuovi pozzi di attingimento di acqua;

il risanamento di fabbricati in precarie accertate condizioni statiche;

la demolizione di fabbricati vetusti fatiscenti in disuso;

la chiusura di strade al transito di mezzi pesanti.

Art. 4

Gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e)del precedente articolo 2 sono attuati mediante:

l’assolvimento agli obblighi di legge riguardanti l’adozione degli strumenti urbanistici, ivi compresa la nomina, ove occorra, del Commissario ad acta;

la realizzazione delle reti interne idriche e fognanti e la raccolta ed il convogliamento delle acque urbane, previa depurazione dei liquami;

la sistemazione delle strade interne agli abitati e la predisposizione dei relativi sottoservizi;

la ricostruzione ed eventualmente il trasferimento dell’abitato al fine di ridurre il carico urbano all’interno dei centri storici.

Art. 5

Beneficiari e responsabili della realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 2,3 e 4 sono, in via prioritaria, i Comuni di Afragola, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore e Grumo Nevano.
Possono essere altresì ammessi ai benefici di cui alla presente legge, nei limiti delle residue disponibilità degli stanziamenti previsti al successivo articolo 10, gli altri Comuni indicati all’articolo 14 della citata legge regionale avente ad oggetto «Interventi di emergenza per l’anno finanziario 1975» nonché i Comuni di Acerra, Caivano, Casandrino e Crispano.

Art. 6

La Giunta è autorizzata ad accordare il finanziamento degli interventi di cui al precedente articolo 3 a seguito di domanda del Comune interessato.

Tale domanda deve essere presentata nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 15 della legge regionale avente ad oggetto «Interventi regionali di emergenza per l’anno finanziario 1975». Essa, inoltre, deve essere corredata, per quanto riguarda le opere, dalla progettazione esecutiva e, per quanto riguarda le attività di ricerca, controllo, ispezione e rilevamenti, da una dettagliata relazione tecnico-operativa accompagnata dal relativo preventivo di spesa.

Art. 7

Per gli interventi di cui al precedente articolo 4, la Giunta si avvale dei poteri ad essa conferiti dalla vigente legislazione statale e regionale.

Per quanto riguarda, in particolare, la realizzazione delle reti idriche e fognanti, la Giunta è autorizzata ad intervenire integrando i finanziamenti accordati ai Comuni interessati a norma delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno fino alla totale copertura degli oneri connessi al completamento delle reti anzidette.

La Giunta è altresì autorizzata a finanziare, a totale carico della Regione, la sistemazione delle strade interne e dei relativi sottoservizi interessati da fenomeni di dissesto.

Gli oneri relativi alla ricostruzione ed all’eventuale trasferimento dell’abitato sono a parziale carico della Regione che li determina con legge a parte ed in base ad apposito piano da predisporre in relazione ai piani particolareggiati adottati dai Comuni.

I Comuni interessati ai finanziamenti di cui ai commi 2º e 3º del presente articolo rivolgono istanza, corredata dagli atti progettuali, alla Giunta che delibera il relativo intervento a seguito di istruttoria formale da parte dei suoi uffici competenti in materia di lavori pubblici.

Art. 8

Dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, nei Comuni di cui all’articolo 5 è vietata la riparazione, trasformazione e sopraelevazione dei fabbricati esistenti o la ricostruzione sostitutiva degli stessi nel centro abitato se la istanza di licenza edilizia non è accompagnata da indagini sul sottosuolo estese sia in profondità che in superficie e se non sono già in funzione, o non ne è prevista la contestuale costruzione, i servizi collettivi di fognatura e la rete di distribuzione idrica.

È fatto, in ogni caso, obbligo, nei Comuni anzidetti, di corredare le istanze di licenza edilizia per nuove costruzioni con un approfondito studio geologico sulle caratteristiche del sotto suolo e sull’eventuale esistenza di grotte nel tufo e cunicoli nei terreni sciolti e con i progetti esecutivi delle opere di fondazione e di sistemazione dell’area interessata e dei connessi servizi civili.

Art. 9

I Comuni beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono tenuti a dotarsi – ove già non lo siano – di Uffici tecnici retti da ingegnerie forniti di personale quantitativamente e qualitativamente sufficiente.

La Giunta regionale subordina la deliberazione degli interventi all’accertamento dei requisiti tecnici ed organizzativi di cui al comma precedente e, se necessario, concorre alle opportune integrazioni mediante proprio personale o mediante il ricorso a liberi professionisti, impegnando questi ultimi con contratto professionale, nei limiti consentiti dalla legge e per prestazioni chiaramente definite.

Art. 10

Nello stanziamento complessivo per la realizzazione del programma di interventi di cui alla presente legge, fissato dalla legge regionale avente ad oggetto «Interventi regionali di emergenza per l’anno finanziario 1975», non sono compresi gli importi necessari per la realizzazione del piano di cui al comma 4º dell’articolo 7 e che saranno stanziati con apposita legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 26 maggio 1975