Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico

LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 9.

“Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”.
(B. U. n. 8 del 26 gennaio 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1
Oggetto della legge

La Regione ai sensi dell’art. 20 della legge l0 dicembre 1981, n. 741 definisce, ai fini della previsione del rischio sismico, nuove modalità per la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, da eseguire, secondo i sistemi costruttivi dell’art. 5 e seguenti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nei Comuni della Regione Campania classificati sismici.

La Regione stabilisce, altresì, norme per l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti e i criteri per la formazione degli strumenti urbanistici.

Art. 2
Denuncia dei lavori.

Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere di cui all’art. 1 presso l’Ufficio Provinciale del Genio Civile o Sezione Autonoma competente per territorio, prima dell’inizio dei lavori.

Tale deposito, ricevuto ai fini di certificazione e in deroga all’art. 17, legge 2 febbraio 1974, n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo restando l’obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche.

Il deposito, a richiesta dell’interessato, è valido anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata di quanto prescritto dal citato art. 4 lettera b).

Il progetto, in duplice esemplare, firmato da un ingegnere, architetto’, geometra, perito edile, dottore o perito agrario iscritti all’Albo secondo le rispettive competenze professionali, deve fra l’altro comprendere:

l’indicazione dei nominativi e dei domicili del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore;

l’asseverazione del progettista e del geologo dalla quale risulti che il progetto, completo degli elaborati di cui all’art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è stato redatto nel rispetto della stessa legge n. 64 e dei Decreti Ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge;

gli elaborati prescritti dai DD.MM., emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

la relazione geologica, ove ritenuta necessaria dal progettista che deve evidenziare, tra l’altro, le condizioni morfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche dei terreni, nonché l’eventuale presenza di falde freatiche in rapporto alla zonazione sismica eseguita dal Comune;

i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono) indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti.

L’Ufficio Provinciale del Genio Civile o Sezione Autonoma restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l’attestazione dell’avvenuto deposito, dandone comunicazione al Sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l’opera.

Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per quelle opere che eseguono direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al Capo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64 nel rispetto della presente legge.

Presso gli Uffici decentrati delle predette Amministrazioni dovranno essere depositati i progetti delle opere secondo un predisposto cronologico.

Art. 3
Responsabilità

La responsabilità dell’osservanza delle norme sismiche per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore.

L’incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 2, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Il collaudatore deve essere iscritto all’Albo o collegio professionale da almeno dieci anni e, ove prescritta la nomina di un ingegnere o architetto, può essere lo stesso incaricato di cui alla legge 1086/1971, purché nominato 7 così come previsto dal precedente art. 2.

In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell’opera al progetto depositato. Ogni modificazione che si volesse apportare all’opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all’art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante.

Il direttore dei lavori è, altresì, responsabile dei seguenti adempimenti:

la conservazione, in cantiere, dal giorno dell’inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di tutti gli atti depositati ai sensi del citato art. 2, muniti dell’attestato di deposito presso l’Ufficio Provinciale del Genio Civile o Sezione Autonoma e datati e sottoscritti da lui e dal costruttore;

l’istituzione nel cantiere stesso del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l’andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici.

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Art. 4

La Regione Campania attua, a mezzo degli Uffici del Genio Civile e Sezione Autonoma competenti per territori, controlli a campioni sulle opere di cui all’art. 1 della presente legge.

Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche di cui all’art. 29 secondo e terzo comma della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui all’art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni, sono sostituite da quelle contemplate nella presente legge.

La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentiti il Comitato Tecnico regionale e la competente Commissione Consiliare, stabilisce le finalità, i termini e le modalità dei controlli suddetti.

La Giunta stabilisce le modalità e i criteri per:

fornire assistenza e consulenza a favore delle Amministrazioni locali per la verifica dell’adeguatezza dei piani di interventi alle caratteristiche geologiche del territorio;

assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché a concorrere alla formazione delle carte geologiche e tematiche dei territori suddetti;

la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo;

il rilevamento e controllo dell’attività sismica sia al fine della raccolta dei dati per la prevenzione che a quello della formulazione degli elenchi di cui all’art. 3 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974.

La Giunta regionale, per le finalità di cui ai comma precedenti procede entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla riorganizzazione funzionale del Servizio LL.PP. e degli Uffici del Genio Civile, dotandoli di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato personale, nonché a costituire un Comitato di consulenza geologica, chiamando a farne parte, a mezzo convenzioni, docenti universitari ed esperti in geologia, geologia applicata, rilevamento geologico, sismologia.

Art. 5
Vigilanza per l’osservanza delle norme sismiche

Il collaudatore in corso d’opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede, inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi.

Per le strutture in cemento armato, il collaudatore, sempre unitamente al direttore dei lavori, deve verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei vari getti. L’attività di vigilanza e controllo del collaudatore si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal collaudatore stesso anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della citata legge n. 64/1974, da trasmettersi al competente Ufficio Provinciale del Genio Civile o Sezione Autonoma, nonché al Sindaco. Tale certificato di collaudo allorché rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, è valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, fermo restando l’obbligo del direttore dei lavori degli adempimenti di cui all’art. 6 della legge 1086 del 5 novembre 1971.

Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l’esecuzione delle opere di cui all’art. 1 sia in possesso dell’attestazione dell’Ufficio Provinciale del Genio Civile dell’avvenuto deposito degli atti prescritti.

Tale accertamento sostituisce a tutti gli effetti il disposto del primo comma dell’art. 29 della legge n. 64/1974.

Art. 6
Repressioni delle violazioni

Il collaudatore di cui all’art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, in uno a motivata relazione con proposte, all’Ufficio Provinciale del Genio Civile o Sezione Autonoma competente, che procede ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 64/1974.

Per la violazione dell’obbligo del deposito degli atti di cui all’art. 2 della presente legge e dell’art. 11 del D.L. n. 57/1982 convertito in legge 29 aprile 1982, n. 18, nonché, per la omessa denuncia dell’art. 17 della legge n. 64/1974, il Sindaco trasmette il processo verbale, redatto dagli agenti o dai tecnici di cui all’ultimo comma del precedente art. 5, al Pretore ed all’Ufficio Provinciale del Genio Civile o Sezione Autonoma, che ordina la sospensione dei lavori, fissando nel relativo provvedimento un termine per il deposito degli atti nelle forme di cui all’art. 2 della presente legge, e per la nomina del collaudatore.

In caso di mancata nomina del collaudatore nei termini assegnati, a tanto provvede il Servizio Regionale ai LL.PP. a spese del committente o del costruttore che esegue in proprio.

Le funzioni per la repressione delle violazioni di cui al Titolo III della legge 64/ 1974, non disciplinate dalla presente legge, vengono esercitate dagli Uffici Provinciali del Genio Civile o Sezione Autonoma e dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

Gli atti emanati nell’esercizio di dette funzioni non sono assoggettabili al visto della C.C.A.R.C., a meno che non comportino impegno di spesa.

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Art. 7
Disposizioni transitorie

Il Sindaco del Comune interessato, per gli interventi denunciati ai sensi dell’art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n.64, e dell’art. 11 del D.L. n. 57/1982 convertito in legge 29 aprile 1982, n.187, che risultano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge ma privi del certificato di cui all’art. 28 della citata Legge n. 64, deve acquisire, in sostituzione, un certificato da rilasciarsi dal direttore dei lavori e, in mancanza, da un collaudatore da nominarsi a cura del committente o costruttore, attestante la perfetta rispondenza delle opere eseguite alle norme sismiche vigenti all’epoca della loro esecuzione.

Per gli interventi di cui al comma precedente che risultano invece parzialmente realizzati o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, il Sindaco deve diffidare il committente o costruttore a nominare il collaudatore, che deve attendere ai compiti di cui alla presente legge.

Art. 8
Disposizioni finali

Ai fini di studi, ricerche, proposte di aggiornamento di normative tecniche e procedurali, nonché per una economica conservazione degli atti, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, deve, entro lo stesso termine di cui al precedente art. 4, provvedere:

a stabilire i criteri di normalizzazione degli elaborati depositati e della loro razionale conservazione in microfilms;

a individuare i mezzi e le apparecchiature necessari per la schedatura dei dati assunti a base dei progetti e dei risultati conseguiti;

a stipulare apposite convenzioni con Enti di ricerche o Istituti Universitari al fine di fornire agli Organi della Regione consulenza ed informazioni per la formulazione di suggerimenti, ai diversi livelli, manuali di istruzioni e linee di indirizzo.

Art. 9
Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge per il 1983 e per gli anni successivi si farà fronte:

con gli appositi capitoli di bilancio denominati:

“Spese per gli adempimenti connessi alla esecuzione in danno dei lavori di demolizione o adeguamento delle opere realizzate in violazione delle norme sismiche, nonché per la nomina dei collaudatori”;

“Spese per il Comitato di consulenza geologica, per convenzioni e consulenze prestate da Enti o privati, nonché per l’assistenza e consulenza in favore degli Enti locali”;

“Spese per la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché per la formazione delle carte geologiche e tematiche”;

“Spese per la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo e per il rilevamento ed il controllo dell’attività sismica”;

la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 ed ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219;

con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione per l’ anno finanziario 1983 e successivi, corrispondenti a quelli di cui ai capitoli 30, 33, 52, 56, 66 e 172 del bilancio 1982, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

Al recupero delle somme di cui al punto a) del precedente numero 1) si provvede con le modalità previste dall’art. 27 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 10
Sanzioni

Per l’infrazione alle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 64 del 1974.

TITOLO II

Art. 11
Strumenti urbanistici generali

P rima della formazione, revisione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, ogni Comune della Regione dichiarato sismico o ammesso a consolidamento, è tenuto a predisporre indagini geologiche-geognostiche, ai fini della prevenzione del rischio.

Le indagini dovranno reperire dati per la compilazione delle seguenti carte:

Carta Geolitologica;

Carta della stabilità;

Carta idrogeologica;

Carta della zonazione del territorio in prospettiva sismica.

La base cartografica sarà in scala 1 : 5.000 o maggiorata in base ad esigenze particolari. Le previsioni urbanistiche degli strumenti generali non possono prescindere dai risultati delle dette indagini.

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Art. 12
Contenuti delle Carte

CARTA GEOLITOLOGICA

Ai fini della compilazione della carta dovrà essere eseguito un rilevamento litologico di superficie, integrato dalle risultanze delle indagini dirette e indirette svolte nell’ambito del territorio, per la definizione della stratigrafia e delle strutture, nonché per le caratteristiche tecniche generali.

La situazione geologica locale dovrà essere inquadrata nel contesto geologico regionale e alla luce della storia sismica regionale.

A corredo della carta dovranno essere compilate sezioni geologiche in numero sufficiente a dare una chiara visione delle caratteristiche geologiche e strutturali.

Ove necessario saranno riportati altresì gli aspetti morfologici locali significativi sotto l’aspetto della risposta sismica.

CARTA DELLA STABILITÀ

Sulla base di rilevazioni geomorfologiche integrate da indagini specifiche dirette ed indirette saranno riportati i fenomeni di instabilità reali e potenziali antichi e recenti.

In particolare si dovranno classificare i dissesti in base al tipo, causa, evoluzione, importanza (fenomeni profondi o superficiali), dinamica (attivi, quiescenti o stabilizzati).

Sulla base degli accertamenti eseguiti si dovrà esprimere un giudizio sulla possibilità di recupero del territorio. La carta della stabilità potrà essere corredata da una suddivisione del territorio per classi di pendenza.

CARTA IDROGEOLOGICA

Lo studio per la compilazione della carta dovrà definire la situazione idrologica e idrogeologica, sia in prospettiva sismica, sia in funzione di eventuale utilizzazione e protezione delle risorse idriche.

CARTA DELLA ZONAZIONE DEL TERRITORIO DI PROSPETTIVA SISMICA

Attraverso l’elaborazione e l’esame dei dati ottenuti mediante le indagini di cui innanzi, e con l’ausilio, quando possibile, degli elementi ricavabili dalla carta del danno, si dovrà redigere una carta della zonazione del territorio, che ha per scopo la definizione di zone omogenee per quanto riguarda il comportamento in prospettiva sismica, specificando la natura del rischio.

Per la compilazione della carta potranno essere effettuate ulteriori indagini specifiche per la definizione della rigidità degli orizzonti di interesse geotecnico.

Le carte di cui innanzi costituiscono degli allegati ad una relazione generale illustrativa nella quale verranno trascritte le metodologie e commentati i risultati ottenuti.

Art. 13

Nei Comuni dichiarati sismici gli strumenti urbanistici generali vigenti , devono essere adeguati sulla base delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, entro il termine perentorio di dodici mesi. In mancanza vi provvede l’Ente delegato all’approvazione dei detti strumenti urbanistici.

Per gli strumenti urbanistici generali adottati e già presentati per la approvazione, l’Amministrazione Comunale provvederà al loro adeguamento entro il termine perentorio di dodici mesi dall’intervenuta approvazione. Per quelli soltanto adottati per la approvazione, il Comune dovrà provvedere al loro adeguamento prima della trasmissione per l’approvazione. In mancanza vi provvede l’Ente delegato.

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Art. 14
Strumenti urbanistici esecutivi

Prima della formazione degli strumenti urbanistici esecutivi nei Comuni dichiarati sismici, devono predisporsi indagini geologiche-tecniche e geognostiche ai fini della prevenzione del rischio.

Devono essere rilevate:

la giacitura degli strati e la loro potenza fino alla profondità di 20-40 metri, sulla base di indagini dirette e indirette;

caratterizzazioni geotecniche dei terreni mediante prove di laboratorio in sito;

andamento della falda idrica mediante indagine diretta;

caratterizzazione sismica dei terreni.

Ove necessario deve effettuarsi una analisi della stabilità dei versanti con idonei controlli topografici, inclinometrici e piezometrici.

La relazione generale, corredata da disegni e carte, illustra il piano delle indagini eseguite e le risultanze dando una chiara visione delle caratteristiche geologiche e geotecniche.

Le precedenti disposizioni si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non si è ancora iniziata l’attuazione.

Art. 15

Le responsabilità per l’osservanza delle norme sismiche relative agli strumenti urbanistici di cui all’art. 1 – secondo comma – ricadono nei limiti delle rispettive competenze sul geologo e sul progettista. Le stesse responsabilità ricadono su coloro che hanno concorso a modificare, in sede di adozione, lo strumento urbanistico.

Il parere dell’Organo Tecnico consultivo sugli strumenti urbanistici dei Comuni dichiarati sismici sostituisce quello di cui al primo comma dell’articolo 13 della legge n. 64/1974.

Art. 16
Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell’art. 127 della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 7 gennaio 1983

DE FEO