AGGIORNAMENTO – PROROGA DEL TERMINE PER IL PRIMO POPOLAMENTO.

Poiché in data 4 marzo 2024 sono state pubblicate sul sito internet del Ministero della giustizia le specifiche tecniche adottate dal Direttore generale DGSIA, aggiornate alla luce della descritta novella normativa che riguarda l’albo dei periti, da questa data decorrono ulteriori novanta giorni, finalizzati a consentire ai professionisti che non abbiano potuto iscriversi all’albo dei periti nella vigenza della vecchia disciplina, di contribuire al primo popolamento del detto albo.

Sicché, ferma restando la scadenza del termine perentorio del 4 marzo 2024 prevista per l’albo CTU, per l’albo periti va accordato un nuovo termine perentorio di novanta giorni – e quindi fino al 2 giugno 2024 – per consentire ai professionisti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 marzo 2024, di ripresentare la domanda con modalità esclusivamente telematiche.


Com’e noto, l’art. 16-novies, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto l’obbligo di iscrivere i consulenti tecnici d’ufficio e i periti presso ogni ufficio giudiziario secondo modalità telematiche.

Il recente Decreto Ministeriale n. 109/2023 ha ulteriormente regolamentato l’iscrizione e la tenuta degli albi, stabilendo i requisiti e le procedure.

Le nuove disposizioni diventeranno effettive il 4 gennaio 2024, trenta giorni dopo la pubblicazione delle specifiche tecniche adottate dalla Direzione generale della DGSIA del Ministero della Giustizia.

Per assicurare l’attuazione delle disposizioni in tema di albo CTU, albo Periti ed elenco nazionale, il Ministero ha realizzato un unico portale denominato “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”; esso permetterà di presentare le domande di iscrizione, consultare l’elenco nazionale ed effettuare interrogazioni relative ai consulenti tecnici.

L’accesso sarà disponibile dal 4 gennaio 2024, e i sistemi civili sono stati adeguati per interagire con il portale. Secondo le indicazioni del Ministero, i Professionisti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data dovranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul predetto portale, senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa. Dunque, i Professionisti già iscritti alla data del 4 gennaio 2024 presso l’Albo dei singoli Tribunali, dovranno ripresentare la domanda di iscrizione, registrandosi sul portale, entro il termine perentorio del 4 marzo 2024, pena la decadenza dall’iscrizione effettuata in modalità cartacea.

Le nuove domande d’iscrizione all’Albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali: dal l O marzo al 30 aprile e dal l O settembre al 31 ottobre di ogni anno.

A decorrere dalla predetta data del 4 marzo 2024, gli Albi CTU e gli albi dei periti, già costituiti in formato analogico, saranno sostituiti ad ogni effetto dagli albi telematici istituiti presso questo Tribunale.

In sintesi:

Nuove Regole per l’Iscrizione dei CTU e dei Periti

  1. Cosa Cambia: Ora ci sono nuove regole che richiedono che tutti i consulenti tecnici (CTU) e i periti si iscrivano online presso i tribunali.
  2. Quando Inizia: La procedura per la registrazione inizia il 4 gennaio 2024
  3. Come Iscriversi: C’è un sito unico chiamato “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”. Qui si può fare la domanda di iscrizione a partire dal 1° marzo 2024.
  4. Per Chi è Già Iscritto: Se sei già iscritto con la vecchia modalità (in forma cartacea), devi iscriverti di nuovo attraverso la procedura online sul nuovo portale entro il 4 marzo 2024 ma non devi pagare di nuovo bollo e tasse.
  5. Quando Fare Domanda: Se si tratta di una nuova iscrizione potrai inviare la tua domanda solo in due periodi dell’anno, tra il 1° marzo e il 30 aprile o tra il 1° settembre e il 31 ottobre.
  6. Cosa Succede ai Vecchi Albi: Dal 4 marzo 2024, gli albi vecchi vengono sostituiti con quelli nuovi online.

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